La questione sicurezza è uno degli argomenti più discussi dalle forze politiche italiane. Questo perché negli ultimi anni sono sempre più frequenti fenomeni criminosi come furti in abitazione e truffe agli anziani.
Per far fronte a questo fenomeno, molti condomini hanno deciso di dotarsi di un impianto di video sorveglianza, al fine sia di scoraggiare furti e truffe, sia per poter avere uno strumento aggiuntivo per aiutare le forze dell’ordine in caso di reato già compiuto.
La presenza di telecamere di sorveglianza è stata normata recentemente dall’articolo 1122-ter della riforma del condominio l.n. 220/2012 che si è occupata della regolamentazione degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.
Scopriamo insieme cosa prevede la normativa vigente e quali sono le regole a cui attenersi per il rispetto della privacy degli altri condomini.
Cosa dice l’art. 1122-ter
L’Articolo. 1122-ter. dal titolo Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dice quanto segue:
Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.
Con questo articolo, il legislatore ha disciplinato la liceità dell’installazione degli impianti da parte dell’assemblea del condominio, indicando quale deve essere il quorum per la validità delle deliberazioni adottate dall’assemblea che segue quanto esposto dall’articolo 1136. Per poter installare in un condominio un impianto di videosorveglianza occorre dunque un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
La privacy deve essere garantita
Le immagini registrate tramite l’impianto di videosorveglianza dovranno rispettare le indicazioni dettate dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.
Le indicazioni sono state raccolte nel vademecum “Il condominio e la privacy” predisposto dal Garante della Privacy. Nel vademecum vien fatta una distinzione fra due ipotesi: impianto di videosorveglianza deliberato dal condominio e impianto di videosorveglianza installato da un singolo condomino negli spazi esterni alla loro unità immobiliare.
Telecamere condominiali
Quando è l’assemblea condominiale a deliberare l’installazione delle telecamere di videosorveglianza per controllare gli spazi comuni, gli obblighi da rispettare sono i seguenti:
- Segnalazione della presenza dell’impianto di videosorveglianza con appositi cartelli
- Conservazione delle registrazioni per un periodo limitato di tempo, di regola non superiore alle 24-48 ore (salvo necessità tempi ulteriori, previa richiesta al Garante)
- Ripresa esclusiva delle aree comuni (accessi, garage, etc.), evitando possibilmente i luoghi circostanti e i particolari che non risultino rilevanti (strade, esercizi commerciali, altri edifici, etc.)
- Protezione dei dati raccolti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento dei dati).
Telecamere del singolo condomino
Nel caso in cui l’installazione dell’impianto di videosorveglianza è effettuata da persone fisiche (singoli condomini) al fine di fine ci controllare la propria abitazione dall’esterno o per fini esclusivamente personali, se le immagini non vengono comunicate a terzi o diffuse, la questione non rientra tra le norme dettate dal Codice della privacy. Nonostante questo, il Garante della Privacy è intervento fornendo una serie di regole da rispettare per il rispetto della responsabilità civile e della sicurezza dei dati. Il singolo condomino:
- Non è obbligato a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello, ma è tenuto a installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato
- L’angolo di ripresa dovrà essere limitato alla porta di casa e non a tutto il pianerottolo o alla strada, oppure al proprio posto auto e non a tutto il garage, etc…
Anche i videocitofoni rientrano
Le stesse disposizioni per i sistemi di videosorveglianza valgono anche per i videocitofoni e in generale per qualsiasi altra apparecchiatura in grado di rilevare immagini o suoni, anche tramite registrazione.
Le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole sulle privacy
In caso di mancato rispetto del Codice della Privacy, sia il singolo condomino che il condominio nel suo complesso possono andare incontro a sanzioni sia civili che penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessi (art. 161 e ss. Codice privacy). oltre che ovviamente all’eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.
Le immagini registrate sono da considerarsi mezzi di prova legittimi
Le riprese effettuate, sia dal singolo condomino che dal condominio nel suo complesso, sono da considerarsi mezzi di prova legittimi così come ricordato dalla sentenza della Cassazione n. 28554/2013. Stando alla sentenza della Cassazione
“Le videoregistrazioni costituiscono una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell’art. 234 c.p.p., essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale” (Cass. sez. 2^, 31.11.2013 n. 6813)
2 commenti su “Le telecamere in condominio, le regole da rispettare”
Ma le telecamere finte?
Secondo il Garante per la Privacy installazione di telecamere finte non comporta il trattamento dei dati personali e quindi non ci sono né problemi con l’orientamento delle stesse né necessità di esporre cartello.
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1048143
L´istallazione di una finta telecamera, non in grado di riprendere immagini o suoni, non comporta un trattamento di dati personali. Il ricorso presentato al Garante dalle persone che ritengono di essere state riprese, e relativo al trattamento delle informazioni eventualmente raccolte, è quindi inammissibile.
Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084610]