Dal 2020 cambiano le modalità di distacco dell’acqua in caso di mancato pagamento del condominio

L’ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti ed Ambiente) ha da pochi giorni emanato la Delibera 16 luglio 2019 311/2019/R/idr con la quale stabilisce i nuovi criteri affinché possa avvenire il distacco della fornitura idrica. La nuova procedura entrerà in vigore a partire dal 1 Gennaio 2020.

Tale delibera riguarda sia le utenze singole che quelle condominiali. La sospensione e/o disattivazione della fornitura idrica potrà avvenire solo dopo un avviso bonario a cui farà seguito la costituzione in mora da parte del gestore idrico, con la possibilità di rateizzare il debito. Nel caso specifico del condominio, il gestore non potrà provvedere alla limitazione/sospensione del servizio idrico qualora abbia provveduto a pagare la metà dell’importo dovuto in un’unica soluzione. Da quel momento in poi il condominio avrà sei mesi di tempo per completare il pagamento e nel frattempo il gestore non potrà procedere con sospensione della fornitura idrica.

L’ARERA chiede inoltre ai condomini di dotarsi, qualora sia tecnicamente fattibile, di installare un misuratore per ogni singola unità immobiliare al fine di rendere applicabile le procedure di disalimentazione selettiva.

Cosa cambia per gli amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio avranno ora due strade possibili per evitare il distacco in caso di morosità. La prima è quella di chiedere la rateizzazione del debito prima della costituzione in mora, in modo tale da riuscire a recuperare il debito dai condomini morosi.

L’altra strada è quella di pagare l’importo in due rate, entro e non oltre sei mesi l’una dall’altra. Ovviamente questa soluzione è fattibile solo se il fondo cassa del condominio è sufficiente a fronteggiare l’importo.

Come funziona la nuova normativa?

Avviso bonario

Una volta trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviar, salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi dell’articolo 42 del RQSII, un primo sollecito bonario di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata, nel quale dovrà informare tutte le informazioni inerenti l’importo e il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione di messa in mora. ì

Messa in mora

A seguito dell’avviso bonario, in caso di mancato riscontro, il gestore potrà avviare le procedure per la messa in mora. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali.

La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all’utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare:

  1. Il riferimento alla fattura/e non pagata/e e l’importo oggetto di costituzione in mora
  2. il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato
  3. il termino ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti
  4. la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura
  5. la possibilità di richiedere la rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità che vedremo più avanti
  6. il bollettino precompilato con tutte le indicazioni del caso

Salvo rateizzazione, il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a:

  1. venti (20) giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora
  2. qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall’emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora
  3. quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata contenente la comunicazione di costituzione in mora

Il gestore potrà richiedere agli utenti anche i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora e gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine di pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

Modalità di rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora

Il gestore è tenuto a garantire all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo fra le parti. La volontà dell’utente di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto in un altro modo documentabile.

L’utente finale è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell’importo di costituzione in mora.

Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l’importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del gestore.

In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora o, qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l’utente finale moroso è tenuto a saldare l’intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata. Decorso questo termine senza che l’utente finale abbia saldato quanto dovuto, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura idrica.

Procedure per la sospensione della fornitura idrica nel caso di condomini

La sospensione e/o disattivazione della fornitura dell’utente finale moroso può essere eseguita solo se si sono verificate le seguenti condizioni:

  1. il gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità su descritte
  2. successivamente all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito
  3. siano decorsi i termini su decritti senza che l’utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.

In aggiunta a quanto previsto, in caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:

  1. non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali a condizione che questi ultimi:
    • siano effettuati, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, in un’unica soluzione
    • siano pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto
  2. ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora, entro sei (6) mesi a far data dall’avvenuto pagamento parziale, non si provveda al saldo dell’importo dovuto.

La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura idrica non può essere eseguita nei giorni indicati come festivi sul calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

La disalimentazione selettiva nel condominio

Nel caso di utenze condominiali, l’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, promuove, ove tecnicamente fattibile, l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi. Spetta all’Ente di governo dell’ambito la verifica dei casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utente condominiali.

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