Con l’arrivo della fase 2 e delle relative riaperture molti si stanno come comportarsi con le riunioni di condominio.
Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 non contiene purtroppo nessun riferimento preciso alle riunioni di condominio ma disciplina soltanto le riunioni generiche all’articolo 10 precisando che
Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Applicare questo regolamento alle riunioni condominiali significa dunque rivedere le consuete modalità adottate in passato . Questo significa che durante questa fase le riunioni di condominio non potranno essere svolte nell’androne condominiale ne tanto-meno nelle sale consuete in quanto, specie per condomìni grandi, non può essere garantita una adeguata distanza di sicurezza fra i condòmini.
Si dovrà dunque optare per sale abbastanza grandi da contenere il numero massimo di condòmini rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro e si dovrà consentire una modalità di accesso tale da evitare il contatto ravvicinato fra i partecipanti alla riunione condominiale.
A questa limitazione si aggiungono l’obbligo di indossare la mascherina protettiva nei luoghi chiusi così come disposto dal Dpcm 17 maggio 2020
“Ai fini del contenimento della diffusione” del coronavirus Sars-Cov-2, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”
nonché l’obbligo di sanificazione dei locali, prima e dopo la riunione di condominio.
Si ricorda inoltre che, il mancato rispetto delle norme, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 del DL n. 19/2020
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
con una sanzione che va da € 400 sino € 3.000.
In attesa di ulteriori disposizioni si ritiene dunque opportuno, vista l’attuale situazione, di evitare di indire assemblee condominiali se non si è in grado di rispettare i termini di legge.