In queste ultime settimane sempre più persone si stanno mobilitando chiedendo a tecnici e amministratori di condominio informazioni sull’Ecobonus al 110% che consentirebbe, almeno sulla carta, di poter effettuare lavori di ristrutturazione all’interno del condominio a costo zero, portando in detrazione la spesa sostenuta per i lavori di efficientamento energetico o cedendo il credito all’impresa ottenendo uno sconto immediato in fattura.
In questo articolo andremo a vedere quali sono, ad oggi 29/06/2020, le caratteristiche per accedere a questo bonus governativo. Stando a quanto si apprende dai media infatti, l’entrata in vigore della misura molto probabilmente slitterà e ci saranno alcune modifiche, alcune sostanziali, agli importi a disposizione.
Quali edifici sono interessati dall’Ecobonus 110%?
L’ecobonus 110% riguarda sia le singole unità immobiliari, abitazioni principali (unifamiliari o in condominio) e seconde case in condominio.
Quali soggetti possono usufruire dell’Ecobonus 110%?
Possono usufruire dell’Ecobonus 110% i seguenti soggetti che avranno eseguito interventi di riqualificazione energetica sugli edifici dal 1 Luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
- Le persone fisiche
- I condomini
- Gli istituti autonomi case popolari (IACP)
- Le cooperative di abitazione
Detrazione e cessione del credito da parte del contribuente. Come funziona?
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali, di egual misura, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Nel caso di lavori in condominio, le spese sono ripartite sulla base dei millesimi di proprietà, sia per persona fisica che per persona giuridica. I contribuenti potranno dunque portare in detrazione la propria parte di spesa sostenuta.
I contribuenti possono scegliere di trasformare la detrazione in credito di imposta e usarlo per compensare la spesa sostenuta. In alternativa può scegliere di cedere a soggetti terzi come banche o intermediari finanziari.
Lo sconto in fattura. In cosa consiste?
Questa è l’opzione che ha maggiormente suscitato interesse nei contribuenti italiani. L’Ecobonus 110% può essere usato sotto forma di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari alla somma dovuta. Queste significa che, qualora l’impresa accetti, il contribuente potrà rigirare l’Ecobonus al 110% all’impresa esecutrice dei lavori che anticiperà la spesa: il contribuente non pagherà dunque i lavori al 100% e l’impresa potrà beneficiare di un credito di imposta del 110%. Tale credito potrà essere usato, dall’impresa, in compensazione delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, conla stessa ripartizione in cinque quote annuali. In alternativa l’impresa potrà poi cedere il credito di imposta guadagnato a soggetti terzi come banche o altri intermediari finanziari.
Gli interventi ammessi alla detrazione
Il legislatore ha individuato tre tipologie di interventi che, se eseguiti, possono dare diritto all’Ecobonus 110%. Questi interventi sono chiamati “interventi trainanti”. Questi tre interventi, uniti al requisito del miglioramento della classe energetica, danno diritto all’Ecobonus al 100%:
1) REALIZZAZIONE DI UN CAPPOTTO TERMICO
Sono detraibili sfruttando l’Econonus 110% gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal DM 11 ottobre 2017.
2) SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DEL CONDOMINIO
Sono detraibili sfruttando l’Econonus 110% gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
È possibile includere nel conteggio anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
3) SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE NELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
Sono detraibili sfruttando l’Econonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Il requisito essenziale per ottenere l’Ecobonus 110%: il miglioramento della classe energetica
La sola realizzazione di uno dei tre interventi trainanti non è condizione sufficiente ad ottenere l’Ecobonus 110%. La realizzazione di questi interventi deve comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, quando impossibile, deve essere possibile conseguire la classe energetica più alta.
Il tecnico incaricato dovrà quindi dimostrare mediante un Attestato di Prestazione Energetica (APE) il miglioramento della classe energetica. Dovrà dunque realizzare due attestati energetici, il primo riguardante la classe energetica dell’edificio prima dei lavori, il secondo dopo gli interventi proposti.
Gli interventi secondari
Ci sono poi alcuni interventi secondari che possono dare diritto all’Ecobonus al 110%. Questi interventi devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti che abbiamo prima analizzato. Questi interventi secondari sono:
1) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE
Questo tipo di intervento, realizzabile solo congiuntamente ad uno dei tre interventi trainanti, consiste nell’installazione di un impianto solare fotovoltaico. Per questo tipo di intervento è previsto un tetto di spesa di euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico (limite che scende a euro 1.600 per ogni kW in alcuni casi specifici).
L’accesso all’Ecobonus 110% non permette lo “scambio sul posto”, ovvero la possibilità di vendere l’energia elettrica alla rete. L’energia in eccesso prodotta in sito andrà obbligatoriamente ceduta al Gestore Servizi Energetici (GSE) senza ricevere un corrispettivo economico.
L’installazione di impianti solari fotovoltaici non è cumulabile con altri incentivi pubblici, altre forme di agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme Europee, Nazionali e Regionali, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11 c.4 D.Lgs 28/2011, incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis D.L. 91/2014 convertito con modifica L. 116/2014.
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO INTEGRATI NEGLI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
Per questi interventi vale quanto previsto per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici.
Il tetto di spesa è di euro 1.000 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema
2) INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
Per questo intervento, si ha diritto all’Ecobonus al 110% solo se i lavori sono realizzati congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi trainanti: cappotto termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.