L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 408/2020, è nuovamente entrata nel merito sulla possibilità di beneficiare del Superbonus 110% nel caso di cappotto termico interno in una unità immobiliare.
Il quesito
Un Contribuente, proprietario di un appartamento facente parte di un immobile a quattro piani, con due unità abitative per piano, intende usufruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Il Contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate sulla possibilità o meno di sfruttare il Superbonus 110% in quanto l’assemblea condominiale si è dichiarata non interessata ad eseguire i lavori per l’efficientamento energetico mediante l’isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache dell’intero involucro dell’edificio. Tuttavia, l’assemblea ha concesso ai condomini proprietari delle singole unità abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate 408/2020 ha precisato che l’installazione del solo cappotto interno su di una unità immobiliare sita in condominio non può accedere al Superbonus 110% come intervento trainante.
Il cappotto termico interno di una unità immobiliare rientra fra i lavori trainanti solo se viene effettuato contestualmente ad un intervento trainante sulle parti comuni dell’edificio in condominio.
La soluzione è all’esterno
Con questa risposta l’Agenzia delle Entrate conferma quanto suggerito da diversi tecnici e lascia altresì intendere che, l’intervento trainante del cappotto termico, è valido da solo solamente nel caso venga realizzato sulle parti comuni e non all’interno dei singoli appartamenti, fermo restando che l’intervento di cappotto termico esterno, debba riguardare una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio e deve altresì migliorare di almeno due classi energetiche l’intero edificio.