Conformità Edilizia: Il TAR si pronuncia sul Certificato di Agibilità

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante il rilascio del certificato di agibilità. La sentenza n. 553 del 13 gennaio 2025 ha stabilito che il certificato di agibilità non implica automaticamente la conformità edilizia e urbanistica di un manufatto. In particolare, il TAR ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione di alcune opere realizzate senza i necessari titoli abilitativi, tra cui l’autorizzazione paesaggistica.

Il caso riguardava la demolizione di cinque manufatti, tra cui pergolati e tettoie, realizzati in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Il TAR ha sottolineato che, anche quando le opere possono essere considerate pertinenziali o precarie, è comunque necessaria l’autorizzazione paesaggistica in zone vincolate. La mancanza di tale autorizzazione rende legittima l’applicazione della sanzione demolitoria.

Inoltre, il TAR ha chiarito che il rilascio del certificato di agibilità non attesta la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile. Il certificato di agibilità certifica solo la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell’edificio, mentre il titolo edilizio attesta la regolarità edilizia e urbanistica. Pertanto, la mancanza del titolo edilizio rende illegittimo il certificato di agibilità.

Questa sentenza conferma l’importanza di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per evitare sanzioni e garantire la conformità edilizia e urbanistica degli immobili.

Via LavoriPubblici

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