Dal giorno 6 maggio 2019 è entrato ufficialmente in vigore il DM 25 gennaio 2019 sulla sicurezza antincendio nelle abitazioni. Il nuovo decreto ministeriale introduce misure di prevenzione in funzione dell’altezza degli edifici.
L’altezza antincendi a cui fa riferimento la normativa, per gli edifici civili, si calcola dal livello inferiore sino all’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile.
Il nuovo decreto va ad aggiornare il precedente DM 246/1987 ed individua quattro livelli;
- L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 a 24 metri
- L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 a 54 metri
- L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da 54 a 80 metri
- L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre gli 80 metri
Per ogni categoria vengono individuati i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. Il decreto indica le misure preventive da intraprendere e le attività di pianificazione dell’emergenza.
Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o con più di mille occupanti vi è ora l’obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell’emergenza.
Quando si applica?
Le nuove norme sono attive fin da ieri per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi di realizzazione o rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Gli edifici esistenti invece avranno tempo fino al 6 maggio 2021 per l’adeguamento. L’adeguamento consiste nell’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme antincendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Sempre per gli edifici esistenti con altezza antincendi pari o superiore a 12 metri, c’è un anno di tempo per mettersi in regola circa le misure organizzativo-gestionali.
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